Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. n. 16/2020 (che per il resto si occupa dei Giochi olimpici invernali 2026 e del Torneo ATP di tennis di Torino) trova ingresso nel nostro ordinamento il divieto di attività parassitaria relativo ad un brand connesso ad un evento mediatico, il c.d. “ambush marketing”.
Fermo quanto sopra -su cui si tornerà più diffusamente in un successivo articolo- con l’art. 14 del predetto decreto legge (convertito sul punto senza modificazioni) il legislatore ha introdotto una modifica all’art. 8, comma 3 c.p.i. consentendo di registrare come marchi le immagini che riproducono i trofei.
Il testo dell’art. 8 c.p.i. alla luce della novella è dunque il seguente:
“Ritratti di persone, nomi e segni notori
1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all’art. 21, comma 1.
3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonchè gli emblemi caratteristici di questi.”.

