La creatività del fumetto e l’onere della prova nelle parole del Tribunale di Torino (sentenza 04.12.2020).

In un recente caso seguito dallo studio un cliente veniva convenuto in giudizio da chi, proclamandosi autore di un fumetto edito negli anni ‘90/2000, ne lamentava il plagio.

Il Tribunale di Torino investito del caso rigettava la domanda per difetto di prova del requisito della creatività del fumetto che si lamentava plagiato. Come noto, per essere protetta dal diritto d’autore un’opera deve essere in primo luogo creativa, vale a dire che in essa deve potersi distinguere “l’impronta” del suo autore (il concetto giuridico di creatività, secondo l’interpretazione maggioritaria, attiene non già al contenuto, quanto alla forma dell’esposizione); ed ecco un primo assesto del Tribunale di Torino, che nel pieno rispetto dell’orientamento di Cassazione (ad es. Cass. 25173/2011) così statuisce: “la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende.”. Ancora, “Si precisa pertanto, a titolo di esempio, che è ben possibile che opere pittoriche ritraggano lo stesso soggetto, ma le diverse modalità con cui questo viene ritratto rendono ciascuna opera frutto della creatività individuale di ciascun artista per cui ognuna è suscettibile di autonoma protezione. Analogamente, è possibile che un’opera si ispiri alla trama od al contenuto di altra opera, ma la diversa espressione con cui questa viene rappresentata fa escludere la contraffazione della prima. Parimenti è possibile che un’opera riprenda un particolare non significativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo ed inserirlo in un contesto del tutto diverso senza che in tal caso possa ritenersi sussistente alcuna contraffazione proprio perché la diversità con cui l’idea viene espressa attribuisce la titolarità della creazione ad un diverso soggetto”.

Sulla scorta del predetto principio di diritto il Tribunale di Torino ha censurato il difetto di allegazione difensiva di chi aveva agito in giudizio; nel caso di specie, infatti, questo aveva omesso di produrre documentazione tale da permettere al Giudice di effettuare una complessiva valutazione della creatività secondo i criteri di indagine sopra esposti. Il difetto fondamentale di allegazione/produzione ha altresì reso impossibile per il Tribunale procedere al raffronto fra le opere, raffronto che deve di fatto verificare se l’idea originale che compone il nucleo individualizzante sia stata trasposta/riprodotta nell’opera successiva.

All’esito del giudizio, come anticipato, il Tribunale ha rigettato la domanda svolta dalla controparte.

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