{"id":7508,"date":"2020-12-29T13:10:38","date_gmt":"2020-12-29T12:10:38","guid":{"rendered":"https:\/\/studiolegaleabbona.com\/web\/?p=7508"},"modified":"2020-12-29T13:12:36","modified_gmt":"2020-12-29T12:12:36","slug":"la-creativita-del-fumetto-e-lonere-della-prova-nelle-parole-del-tribunale-di-torino-sentenza-04-12-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiolegaleabbona.com\/web\/2020\/12\/29\/la-creativita-del-fumetto-e-lonere-della-prova-nelle-parole-del-tribunale-di-torino-sentenza-04-12-2020\/","title":{"rendered":"La creativit\u00e0 del fumetto e l&#8217;onere della prova nelle parole del Tribunale di Torino (sentenza 04.12.2020)."},"content":{"rendered":"\n<p>In un recente caso seguito dallo studio un cliente veniva convenuto in giudizio da chi, proclamandosi autore di un fumetto edito negli anni \u201890\/2000, ne lamentava il plagio.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale di Torino investito del caso rigettava la domanda per difetto di prova del requisito della creativit\u00e0 del fumetto che si lamentava plagiato. Come noto, per essere protetta dal diritto d\u2019autore un\u2019opera deve essere in primo luogo creativa, vale a dire che in essa deve potersi distinguere \u201cl\u2019impronta\u201d del suo autore (il concetto giuridico di creativit\u00e0, secondo l\u2019interpretazione maggioritaria, attiene non gi\u00e0 al contenuto, quanto alla forma dell\u2019esposizione); ed ecco un primo assesto del Tribunale di Torino, che nel pieno rispetto dell\u2019orientamento di Cassazione (ad es. Cass. 25173\/2011) cos\u00ec statuisce: \u201c<em>la creativit\u00e0 non \u00e8 costituita dall\u2019idea in s\u00e9, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettivit\u00e0, di modo che la stessa idea pu\u00f2 essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creativit\u00e0 soggettiva che ciascuno degli autori spende.<\/em>\u201d. Ancora, \u201c<em>Si precisa pertanto, a titolo di esempio, che \u00e8 ben possibile che opere pittoriche ritraggano lo stesso soggetto, ma le diverse modalit\u00e0 con cui questo viene ritratto rendono ciascuna opera frutto della creativit\u00e0 individuale di ciascun artista per cui ognuna \u00e8 suscettibile di autonoma protezione. Analogamente, \u00e8 possibile che un\u2019opera si ispiri alla trama od al contenuto di altra opera, ma la diversa espressione con cui questa viene rappresentata fa escludere la contraffazione della prima. Parimenti \u00e8 possibile che un\u2019opera riprenda un particolare non significativo, secondario e minore di altra opera per trasformarlo ed inserirlo in un contesto del tutto diverso senza che in tal caso possa ritenersi sussistente alcuna contraffazione proprio perch\u00e9 la diversit\u00e0 con cui l\u2019idea viene espressa attribuisce la titolarit\u00e0 della creazione ad un diverso soggetto<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla scorta del predetto principio di diritto il Tribunale di Torino ha censurato il difetto di allegazione difensiva di chi aveva agito in giudizio; nel caso di specie, infatti, questo aveva omesso di produrre documentazione tale da permettere al Giudice di effettuare una complessiva valutazione della creativit\u00e0 secondo i criteri di indagine sopra esposti. Il difetto fondamentale di allegazione\/produzione ha altres\u00ec reso impossibile per il Tribunale procedere al raffronto fra le opere, raffronto che deve di fatto verificare se l\u2019idea originale che compone il nucleo individualizzante sia stata trasposta\/riprodotta nell\u2019opera successiva.<\/p>\n\n\n\n<p>All\u2019esito del giudizio, come anticipato, il Tribunale ha rigettato la domanda svolta dalla controparte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In un recente caso seguito dallo studio un cliente veniva convenuto in giudizio da chi, proclamandosi autore di un fumetto edito negli anni \u201890\/2000, ne lamentava il plagio. Il Tribunale di Torino investito del caso rigettava la domanda per difetto di prova del requisito della creativit\u00e0 del fumetto che si lamentava plagiato. 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