Contemporaneamente alla pandemia da coronavirus, si è avuto modo di assistere al proliferare di depositi di domande di marchio aventi ad oggetto la denominazione “Covid-19” (e sue seppur minime declinazioni).
E’ quindi il caso di domandarsi se una simile iniziativa possa ritenersi legittima, ovvero se essa violi il disposto di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), c.p.i., laddove si nega la registrazione a quei marchi che possano essere contrari alla legge, all’ordine pubblico od al buon costume (in questo articolo si prenderà in considerazione solo la normativa italiana).
Volendo concentrarci su quest’ultimo aspetto, la nozione di buon costume è tradizionalmente intesa come insieme di principi e regole ben radicate nel costume sociale, sì da creare profonda riprovazione sociale avverso chi violi tali regole.
E’ opinione diffusa in dottrina ed in giurisprudenza (Trib. UE, 26.09.2014, causa T-266/13) come nel giudizio di valutazione della contrarietà al buon costume, occorra fare riferimento sia al marchio in sé a prescindere dal momento in cui esso sia usato, sia ai beni e servizi per cui è richiesta protezione. Il tutto in rapporto al giudizio espresso da una “persona ragionevole”.
Senza addentrarci oltre nell’arduo compito di descrivere cosa sia, o meno, contrario alla disposizione sopra richiamata, si può qui ipotizzare la liceità (ai fini della norma in esame) di un marchio “Covid-19 (…)” nell’ambito della farmaceutica (si pensi ad esempio ad un futuro vaccino); forse maggiori difficoltà si potranno riscontrare per il deposito “Covid-19 (…)” per beni diversi (ad esempio capi di vestiario).
Sicuramente l’ambito temporale in cui dette domande di marchio sono state depositate lede la neutralità dell’autore, sarà quindi solo il tempo (e l’autorità preposta) a dire se esista nelle predette domande di marchio un disvalore tale da assurgere ad impedimento alla registrazione.
